Welfare aziendale: esente il rimborso spese per acquisto di pc, tablet e laptop per la DAD

31 Maggio , 2021

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 37 del 27 maggio c.a., ha fornito indicazioni in merito al rimborso erogato dalla società ai propri dipendenti per le spese sostenute per l’acquisto di pc, tablet o laptop, al fine di consentire la frequenza della “didattica a distanza” (Dad) ai loro figli.

Nel caso esaminato, un’azienda, nell’ambito di un Piano welfare aziendale, intende riconoscere alla generalità o a categorie di dipendenti un credito welfare da utilizzare per il rimborso delle spese da loro sostenute per l’acquisto di pc, tablet o laptop da utilizzare per la frequenza della “didattica a distanza” dei loro familiari.

Il credito potrà essere utilizzato, in alternativa, per il rilascio di un voucher che autorizza l’acquisto dei suddetti dispositivi informatici presso rivenditori convenzionati presenti nella piattaforma welfare.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettere f) e f-bis), delTuir,  ilrimborso erogato dalla società ai propri dipendenti per le spese sostenute per l’acquisto di pc, tablet o laptop, al fine di consentire la frequenza della “didattica a distanza” (Dad) ai loro figli, non è soggetto a ritenuta d’acconto e non costituisce reddito imponibile per il lavoratore, così come i voucher rilasciati per l’acquisto degli stessi dispositivi presso rivenditori convenzionati, se utilizzati per la Dad.

Il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente trova applicazione a patto che il dipendenteproduca idonea documentazione rilasciata dalla scuola o dall’università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la Dad.

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