IN VIGORE LA DISCIPLINA LEGISLATIVA DEL LAVORO AGILE

15 Giugno , 2017

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017, la Legge n. 81 del 22 maggio 2017 contenente misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. 

Il provvedimento, al fine di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione vita-lavoro, definisce il lavoro agile ed i suoi elementi costitutivi. 

DEFINIZIONE DI LAVORO AGILE

Viene introdotto e disciplinato il lavoro agile, inteso come modalità di esecuzione della prestazione lavorativa subordinata, e non come nuova tipologia contrattuale. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno in un luogo scelto dal lavoratore in assenza di precisi vincoli di orario, fermi restando i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale

FORMA E RECESSO 

L’accesso al lavoro agile necessita di un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore stipulato in forma scritta, in cui vengono disciplinate le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, anche con riferimento alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. 

L’accordo deve individuare i tempi di riposo e prevedere il c.d. diritto alla disconnessione, ossia quelle misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche utilizzate.

L’accordo può essere sia a termine sia a tempo indeterminato, in tale ultimo caso il recesso potrà essere esercitato, da entrambe le parti, con un preavviso non inferiore a 30 giorni. Nel caso di lavoratori disabili (legge n. 68/1999), il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non potrà essere inferiore a 90 giorni, al fine di consentire un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.

In presenza di giustificato motivo il recesso è consentito, prima della scadenza del termine in caso di accordo a tempo determinato o senza preavviso in caso di accordo a tempo indeterminato. 

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

Viene sancito il principio di parità di trattamento tra i lavoratori che eseguono la prestazione esclusivamente all’interno dei locali aziendali ed i lavoratori che accedono al lavoro agile. In particolare, il trattamento economico e normativo complessivamente applicato non deve essere inferiore per questi ultimi. 

Viene precisato che, gli incentivi di carattere fiscale e contributivo corrisposti in relazione a incrementi di produttività ed efficienza, sono applicabili anche quando l’attività lavorativa è prestata in lavoro agile. 

Inoltre, nell’ambito dell’accordo individuale, può essere riconosciuto al lavoratore agile il diritto all’apprendimento permanente ed alla periodica certificazione delle relative competenze. 

POTERE DI CONTROLLO E DISCIPLINARE

L’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro e le condotte che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari devono essere oggetto di specifica disciplina nell’ambito dell’accordo individuale sul lavoro agile. 

SICUREZZA SUL LAVORO

In attuazione dell’obbligo per il datore di lavoro di garantire la tutela della salute e della sicurezza anche per il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, viene previsto che il datore di lavoro consegni al lavoratore, con cadenza almeno annuale, una informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici collegati a quella particolare prestazione lavorativa. 

Il lavoratore dovrà cooperare con il datore di lavoro per l’attuazione delle misure di prevenzione predisposte da quest’ultimo, per far fronte ai rischi connessi alla prestazione di lavoro al di fuori dei locali aziendali. 

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore ai fini dello svolgimento della prestazione da remoto. 

ASSICURAZIONE INAIL

Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi con la prestazione di lavoro svolta all’esterno dei locali aziendali. 

La medesima tutela viene riconosciuta durante il percorso di andata e ritorno dall’abitazione al luogo oggetto della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali qualora la scelta di tale luogo sia dovuta ad esigenze di lavoro o di conciliazione vita/lavoro del lavoratore, entro criteri di ragionevolezza.

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 La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Contatti:
Direzione Sindacale – Sicurezza sul lavoro
Area Lavoro
telefono 02798712
e-mail lavoro@unione.milano.it

 

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