Verifica ispettiva sull’effettività dei pagamenti con strumenti tracciabili

18 Settembre , 2018

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 7369 del 10 settembre c.a., fornisce ulteriori precisazioni in merito al divieto, introdotto dall’art. 1, commi 910 – 913, Legge n. 205/ 2017 (Legge di Bilancio 2018), di corrispondere, a far data dal 1° luglio 2018, da parte dei datori di lavoro o committenti, la retribuzione, direttamente al lavoratore, per mezzo di denaro contante (Lavoronews nn. 47, 52, 55 e 62/2018).

L’Ispettorato, al riguardo, ribadisce che:

  • il divieto di pagamenti in contanti riguarda ciascun elemento della retribuzione ed ogni anticipo della stessa;
  • l’obbligo di tracciabilità non riguarda la corresponsione di somme erogate a diverso titolo
  • è ammissibile l’ipotesi in cui il pagamento delle retribuzioni venga effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni;
  • nell’ipotesi in cui risulti dubbia l’effettiva corresponsione della retribuzione attraverso strumenti tracciabili, gli organi di vigilanza possono procedere ad un controllo ulteriore che si differenzia nelle modalità in base al sistema di pagamenti adottato.
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