Valido il periodo di congedo straordinario ai fini dell’indennità di maternità

5 Novembre , 2018

L’articolo 24, comma 2, del D.Lgs n. 151/2001 prevede che “le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione … sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purchè tra l’inizio della sospensione, dell’assenza … e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni”.

L’Inps, con messaggio n. 4074 del 2 novembre c.a., a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 158/2018, rende noto che i periodi di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001, fruiti dalle lavoratrici gestanti per assistere il coniuge convivente o un figlio, con disabilità in situazione di gravità (accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992) devono essere esclusi dal computo dei citati sessanta giorni.

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