Ulteriore rateizzazione del versamento dei premi sospesi

17 Settembre , 2020

L’Inail, con circolare n. 35 del 14 settembre c.a., pubblicata nel proprio sito in data 15 settembre, ha fornito istruzioni, a seguito delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 104/2020, sulle nuove modalità di rateizzazione dei premi sospesi.

Gli articoli 126 e 127 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 hanno stabilito che i versamenti sospesi, ai sensi dell’articolo 18 del D.L. n.23/2020, dell’articolo 5 del D.L. n. 9/2020, nonché degli articoli 61 e 62 del D.L. n. 18,  sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

L’articolo 97 del D.L. n.104/2020, ha stabilito, in alternativa alle citate modalità di versamento dei premi sospesi stabilite dai richiamati articoli 126 e 127, due ulteriori modalità di rateizzazione dei pagamenti senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • versamento del 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e del restante 50 per cento mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021;
  • versamento del 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 e del restante 50 per cento mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 febbraio 2021.

Gli interessati devono comunicare all’Inail attraverso l’apposito servizio online di aver effettuato la sospensione dei versamenti e, per chi avesse già presentato la comunicazione di sospensione, a breve, è possibile modificare, sempre attraverso il servizio online, la modalità di pagamento precedentemente prescelta.

Categoria: