Tutele previdenziali per i lavoratori fragili e in quarantena

20 Gennaio , 2021

L’Inps, con messaggio n. 171 del 15 gennaio c.a., ha fornito chiarimenti in merito alle novità, introdotte dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021 – Lavoronews n. 6/2021), sulle tutele previdenziali previste nei confronti dei lavoratori:

  • sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
  • in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (c.d. lavoratori fragili).

In particolare, ai fini del riconoscimento della prestazione di malattia per i lavoratori posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è stato eliminato l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.

Inoltre, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto che, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero (articolo 26, comma 2, D.L. n. 18/2020) per i lavoratori fragili, si applichi anche nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021.

Per l’anno 2020 rimane confermata la possibilità di riconoscere tale tutela per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, come illustrato nel messaggio Inps n. 4157/2020 (Lavoronews n. 194/2020).

Inoltre, è stata prorogata al 28 febbraio 2021 la previsione, in precedenza valida solo per il periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, che stabilisce, per i lavoratori fragili, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Categoria: