Tutela per i lavoratori fragili e per i lavoratori in quarantena

27 Aprile , 2021

L’Inps, con messaggio n. 1667 del 23 aprile c.a., ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021(Lavoronews n. 6/2021) e dal decreto Sostegni (Lavoronews n. 54/2021) relative alle tutele spettanti ai lavoratori:

  • ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti “fragili”;
  • sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

L’articolo 15 del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), ha previsto che l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero (articolo 26, comma 2, D.L. n. 18/2020) per i lavoratori fragili venga estesa fino al 31 dicembre 2020 e, per l’anno in corso, fino alla data del 30 giugno 2021.

I lavoratori “fragili” svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Pertanto, l’Istituto procederà al riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” del settore privato assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza.

La Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha eliminato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine allaquarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, agevolando, in tal modo, la trattazione dei certificati prodotti nell’anno in corso.

Mentre per gli eventi afferenti al 2020, per poter accedere alla tutela della quarantena, era prevista la trasmissione di apposito certificato di malattia redatto dal medico curante con l’indicazione degli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

Alcune Regioni, con proprie ordinanze, hanno affidato esplicitamente ai medici di famiglia la competenza all’isolamento per quarantena dei lavoratori equiparando la certificazione prodotta dagli stessi al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Pertanto, l’Istituto, tenuto conto degli indirizzi forniti dal Ministero del Lavoro, procederà al riconoscimento della tutela della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, con l’eccezione evidentemente di quei certificati nei quali la diagnosi riportata è espressamente riferita a “ordinanza dell’autorità amministrativa locale”.

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