Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro

7 Aprile , 2020

L’Inail, con circolare n. 13 del 3 aprile c.a., precisa che i casi di infezione da nuovo coronavirus, contratta in occasione di lavoro, e occorsi a qualsiasi soggetto assicurato Inail, sono inquadrati come infortuni sul lavoro.

La medesima tutela applicata agli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, per i quali vi è una presunzione di origine professionale dell’infortunio, considerata l’elevatissima probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus, si applica anche ad altre categorie di lavoratori che operano in costante contatto con l’utenza, come ad esempio, i lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc.

Il termine iniziale della tutela Inail decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus, anche se accertato successivamente all’inizio della quarantena.

Per il datore di lavoro permane l’obbligo di denuncia/comunicazione d’infortunio all’INAIL, allorché è venuto a conoscenza del contagio occorso al lavoratore.

Gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro sono configurabili come infortuni in itinere.

Poiché durante il periodo di emergenza epidemiologica il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, il mezzo di trasporto privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa è considerato necessitato.

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