Tutela dei lavoratori fragili

11 Novembre , 2020

L’Inps, con messaggio n. 4157 del 9 novembre c.a., illustra le disposizioni a tutela dei lavoratori fragili previste dall’articolo 26, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020, il quale prevede che per i soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992), l’intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.

In particolare, l’Istituto evidenzia che, a seguito delle modifiche apportate, al citato articolo 26, dalla Legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104/2020, il termine previsto per la tutela dei lavoratori fragili è stato prorogato al 15 ottobre 2020 ed è stato eliminato, fra i requisiti previsti per l’individuazione dei lavoratori fragili, il riferimento all’articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992 (stato di disabilità).

Pertanto, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/2020 ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

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