Trattamento fiscale dell’utilizzo cumulato dei buoni pasto

28 Febbraio , 2019

L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 6 del 12 febbraio c.a., precisa che Il divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto previsto dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto ministeriale 7 giugno 2017 n. 122, non incide, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto.

Pertanto, i limiti di esenzione previsti dall’articolo 51, comma 2, lett. c) del TUIR, pari a:

  • 5,29 euro giornalieri per i buoni pasto cartacei
  • 7 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici

trovano applicazione a prescindere dal numero di buoni utilizzati dal lavoratore.

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