Trattamento dei dati nel contesto lavorativo nell’ambito dell’emergenza sanitaria

5 Maggio , 2020

Il Garante della Privacy ha pubblicato, sul proprio sito internet, le FAQ aggiornate relative al trattamento dei dati personali durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Tra i vari ambiti presi in esame vi è anche il trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitari.

In particolare:

  • non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro;
  • il datore di lavoro può richiedere informazioni sullo stato di salute dei lavoratori, anche mediante autocertificazione;
  • in capo al medico competente permane, anche nell’emergenza, il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori. Il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST al fine di proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 e, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria, segnala al datore di lavoro “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti”;
  • i datori di lavoro, nell’ambito dell’adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, non possono comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus al RLS;
  • il datore di lavoro non può rendere nota l’identità del dipendente affetto da Covid-19 agli altri lavoratori.

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