
Tracciabilità della retribuzione e dichiarazione del dipendente
25 Marzo , 2021L’articolo 1, comma 910, della legge n. 205/2017, dal 1° luglio 2018 ha introdotto l’obbligo di corrispondere la retribuzione del dipendente e il compenso dei co.co.co attraverso mezzi di pagamento tracciabili quali:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 473 del 22 marzo c.a., esamina l’eventuale applicazione della sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro prevista dall’articolo 1, comma 913, della Legge n. 205/2017, in caso di pagamento avvenuto con strumenti non tracciabili.
Al riguardo, l’Ispettorato precisa che né la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga né la dichiarazione resa dal lavoratore che confermi di essere stato pagato con gli strumenti sopra richiamati costituiscono prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Infatti, in capo al datore di lavoro, sussiste un obbligo di conservazione ed esibizione, in caso di verifica ispettiva, della documentazione attestante il pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili.
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