Tirocini formativi di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno per studio

27 Febbraio , 2023

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 320 del 14 febbraio 2023, fornisce precisazioni in merito all’utilizzo del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale, in relazione alle attività lavorative rese nell’ambito di un tirocinio formativo e in particolare, se il permesso per studio o formazione professionale consenta di svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno e se lo stesso consenta, altresì, di svolgere anche attività di tirocinio non curriculare, finalizzato all’inserimento lavorativo, entro gli stessi limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato ex art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999 (limite delle 20 ore settimanali).

Nel caso in esame, il cittadino straniero già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità (per studio o formazione professionale), può svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno in quanto rientranti nelle finalità per le quali il permesso di soggiorno è stato rilasciato.

Analogamente, lo straniero entrato in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione potrà svolgere, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa regionale, un’attività di tirocinio non curriculare, compatibilmente con l’espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso, a nulla rilevando, per tale ipotesi – che non costituisce rapporto di lavoro – i limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato ex art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999 (limite 20 ore settimanali).

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