Termini decadenziali per la presentazione delle istanze di trattamento di integrazione salariale

24 Luglio , 2020

L’Inps, con messaggio n. 2901 del 21 luglio c.a., ha fornito ulteriori chiarimenti sui termini decadenziali per la presentazione delle domande di CIG ordinaria, in deroga e di assegno ordinario.

Le domande finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Nel ripercorrere la normativa sull’argomento, l’Istituto ha chiarito che il termine decadenziale deve considerarsi con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente.

Nel caso in cui le istanze riguardino un arco di durata plurimensile, il termine decadenziale riguarda soltanto il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.

A titolo esemplificativo:

  • per una istanza di CIGO relativa a 8 settimane decorrenti dal 6 luglio all’8 agosto, trasmessa oltre il 31 agosto (ultimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa), la decadenza riguarderà il solo periodo riferito al mese di luglio; per il periodo dal 1° all’8 agosto, il datore di lavoro potrà comunque richiedere l’intervento di CIGO attraverso l’invio di una nuova domanda, nel rispetto dei termini previsti dal  decreto legge n. 52/2020.

Nell’attesa dell’adeguamento delle funzioni informatiche, le strutture territoriali provvederanno a rigettare per decadenza le istanze che risultino presentate oltre i termini stabiliti.

In caso di reiezione della domanda di trattamento di integrazione salariale i datori di lavoro possono presentare un’ulteriore istanza indicando però un differente periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

In alternativa, tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale, le aziende possono richiedere la revisione del provvedimento di reiezione chiedendo l’accoglimento parziale della domanda però limitatamente ai periodi per i quali non risulti operante il regime decadenziale.

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