Termine per fruire dell’esonero contributivo per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo

14 Dicembre , 2021

L’articolo 43 del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021 – Lavoronews n. 92/2021), ha previsto l’esonero dai contributi previdenziali Inps per i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che operano nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail.

Tale misura è fruibile entro il 31 dicembre 2021.

Al riguardo, l’Inps, con il messaggio n. 4420 del 10 dicembre c.a., ha chiarito che la data del 31 dicembre 2021 non rappresenta un termine decadenziale entro cui i datori di lavoro devono materialmente fruire dell’esonero in argomento, bensì il termine previsto dal legislatore per identificare il periodo di competenza (26 maggio 2021 – 30 novembre 2021) nel quale l’esonero, quantificato in base alle ore di integrazione salariale fruite nel primo trimestre 2021, può essere applicato, nel limite della contribuzione datoriale dovuta nel predetto periodo di competenza, come indicato nella circolare n. 169/2021 (Lavoronews n. 136/2021).

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