Tassazione separata per emolumenti erogati in attuazione di contratto collettivo in un periodo di imposta successivo a quello a cui si riferiscono

15 Giugno , 2020

L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 177 del 10 giugno c.a., fornisce indicazioni relativamente all’applicazione della tassazione separata, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b) del Tuir, a somme riferibili ad anni precedenti rispetto a quello di percezione, erogate in ritardo per effetto di “atti normativi”.

Nello specifico emolumenti erogati, nel periodo d’imposta 2020, per prestazioni di lavoro dipendente, riferiti all’anno 2018, in esecuzione di un contratto collettivo nazionale integrativo stipulato nel 2019.

L’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, prevede l’applicazione della tassazione separata nel caso di erogazione di “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’art. 50 e al comma 2 dell’art. 49”.

Le situazioni alle quali può essere applicata la tassazione separata sono di due tipi:

  • quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze, di provvedimenti amministrativi o di contratti collettivi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
  • quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.

Qualora ricorra una delle cause giuridiche, individuate dalla norma, non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione per valutare se il ritardo può o meno essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi.

La predetta indagine va, invece, sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto (cfr. risoluzione n. 151/E del 2017).

Pertanto, in presenza e in attuazione di contratto collettivo, è sufficiente che l’erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l’applicazione della tassazione separata.

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