Svolgimento da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

23 Gennaio , 2018

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con circolare n. 1 dell’11 gennaio c.a., precisa che il datore di lavoro, in possesso della formazione specifica, che svolge i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, non può operare in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti.

Pertanto, il datore di lavoro dovrà designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza (art. 18 – D.Lgs. n. 81/08).

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