Sospeso anche il licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione

25 Giugno , 2020

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 298 del 24 giugno c.a., fornisce chiarimenti in relazione all’esatta individuazione dell’ambito applicativo dell’art. 46 del D.L. n. 18/2020 con specifico riferimento alle ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione.

Il Legislatore ha inteso conferire alla norma, che prevede la sospensione delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per 5 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, un carattere generale, con la conseguenza che devono ritenersi ricomprese nel suo alveo tutte le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 604/1966.

Anche l’ipotesi di licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione deve essere ascritta alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che l’inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale (cfr. Cass. Civ., sez. lav.,sent. n. 27243 del 26 ottobre 2018; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 13649 del 21 maggio 2019). 

L’obbligo di repechage rende, pertanto, la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l’inidoneità sopravvenuta.

Pertanto, si ritiene che la disciplina prevista dagli articoli 46 e 103 del D.L. n. 18/2020 riguardi anche i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità alla mansione.

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