Sospensione versamenti e modifica Uniemens già trasmessi
4 Maggio , 2020L’Inps, con messaggio n. 1789 del 28 aprile c.a., con riferimento alla sospensione dei versamenti contributivi disposta dai Decreti Legge nn. 18 e 23/2020, ha fornito indicazioni in merito alla modifica, da effettuarsi entro il prossimo 20 maggio, dei flussi Uniemens già trasmessi.
Per le aziende interessate dalla sospensione che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020:
- senza l’indicazione del codice importo relativo alla sospensione (circolare Inps n. 52/2020 – Lavoronews n. 57/2020), nel caso di aziende rientranti nella sospensione di cui all’articolo 62, comma 2, del D.L. 18/2020;
- senza i codici di sospensione previsti per le aziende ricomprese nell’articolo 61, commi 2 e 5, del D.L. 18/2020;
è prevista la possibilità, entro il 20 maggio 2020, di ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione, del relativo importo, e contestuale modifica dei dati dichiarativi.
Successivamente, l’Istituto, con messaggio n. 1754/2020 (Lavoronews n. 69/2020) ha comunicato i codici da utilizzare in relazione alla sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, di cui al D.L. n. 23/2020.
In riferimento all’articolo 18 del D.L. 23/2020, le aziende che hanno già inviato il flusso Uniemens relativo al mese di marzo 2020 senza il codice importo relativo alla sospensione potranno provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.
L’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti
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