
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali
11 Novembre , 2020L’articolo 11 del D.L. n. 149/2020 (Lavoronews n. 193/2020) dispone la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive.
Al riguardo, va rilevato che la norma estende la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, e non anche dei premi Inail, già prevista dall’articolo 13 del D.L. n. 137/2020, anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’allegato 1 al D.L. n. 149/2020.
Inoltre, anche per i datori di lavoro privati con unità produttive od operative ubicate nelle aree del territorio nazionale nelle cosiddette “zone rosse” (art. 3 D.P.C.M. del 3 novembre 2020) e appartenenti ai settori di cui all’allegato 2 del D.L. n. 149/2020, viene disposta la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020.
Va rilevato, su questo punto, che mentre l’articolo 13 del D.L. n. 137/2020 faceva riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dovuti per la competenza del mese di novembre 2020, l’articolo in commento, oltre ad escludere i premi INAIL, parla soltanto di contributi dovuti nel mese di novembre senza più riferirsi al concetto di competenza.
Tale formulazione letterale sembra pertanto riferirsi, diversamente da quanto però indicato nel pur richiamato articolo 13 del D.L. n. 137/2020, ai contributi effettivamente in pagamento a novembre 2020 e quindi in realtà di competenza del mese di ottobre 2020 (visto, anche, che dalla Relazione Tecnica al Decreto emerge che la stima del costo è stata effettuata riferendosi agli UNIEMENS di competenza ottobre 2019 e non novembre 2019).
Il richiamo diretto all’articolo 13 del D.L. n. 137/2020 potrebbe però suggerire una diversa interpretazione.
Confcommercio ha segnalato il tema alla competente Direzione Centrale dell’INPS e fornirà quanto prima ulteriori chiarimenti.
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