Sospensione dei versamenti contributivi Inps

20 Maggio , 2020

L’Inps, con circolare n. 59 del 16 maggio c.a., fornisce indicazioni in merito all’ambito di applicazione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che ha previsto ulteriori disposizioni relative alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza COVID-19.

L’articolo, 18 del D.L. n. 23/2020, prevede, che i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato possono usufruire della sospensione dei premi per i mesi di aprile e maggio 2020, in presenza di una riduzione del fatturato, del 33% o del 50 %, a seconda che nel 2019 abbiano avuto ricavi o compensi fino a 50 milioni oppure oltre tale limite, rispetto ai mesi di marzo e aprile del periodo d’imposta precedente.

Tale previsione normativa opera disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020.

Pertanto, il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese 

Le disposizioni in questione non sospendono gli adempimenti informativi, ma unicamente i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020.

Modalità di sospensione  per aziende con dipendenti

Le aziende, mediante l’inserimento dei codici di sospensione all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti, (articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23).

L’Istituto attribuisce il codice di autorizzazione “7G”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18”.

Pertanto, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi sono quelli con scadenza legale nel periodo 1° aprile 2020 – 31 maggio 2020, ferma restando l’eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020.

Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria

La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria.

Pertanto, qualora il datore di lavoro – durante il periodo di sospensione – debba liquidare il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all’articolo 2120 c.c., ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva non assumendo rilievo, invece, le partite oggetto di sospensione contributiva.

Proroga al 16 aprile dei pagamenti in scadenza al 16 marzo 2020

L’articolo 60, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, stabiliva la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti, in scadenza il 16 marzo 2020, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge n. 23/2020, tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

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