Sospensione dei premi assicurativi Inail

20 Maggio , 2020

I Decreti Legge nn. 9 e 18/2020 hanno introdotto, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, disposizioni riguardanti la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

L’articolo 18 del D.L. n. 23/2020 ha disposto ulteriori sospensioni dei versamenti per i mesi di aprile e maggio 2020 e, all’articolo 21, il differimento al 16 aprile 2020 dei versamenti in scadenza al 16 marzo 2020, già differiti al 20 marzo 2020.

Infine, la Legge n. 27/2020, di conversione del D.L. n. 18/2020, ha modificato gli articoli 61 e 78 e ha abrogato il D.L. n. 9/2020 disponendo che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

L’Inail, sulla base della legislazione vigente, nelle more della pubblicazione del decreto “Rilancio” e delle eventuali modifiche che potranno incidere sulle disposizioni citate, con circolare n. 21 del 18 maggio c.a., fornisce, indicazioni in merito alla sospensione dei premi assicurativi.

Sospensione dei versamenti stabilita dall’articolo 18 del D.L. n. 23/2020 per i mesi di aprile e maggio 2020

La circolare riepiloga i soggetti che possono usufruire della sospensione dei premi per i mesi di aprile e maggio 2020, in presenza di una riduzione del fatturato (del 33 per cento o del 50 per cento, a seconda che nel 2019 abbiano avuto ricavi o compensi fino a 50 milioni oppure oltre tale limite), rispetto ai mesi di marzo e aprile del periodo d’imposta precedente.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Sospensione dei versamenti dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 o al 31 maggio 2020 stabilita dall’articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, modificato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

Per i versamenti sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 o al 31 maggio 2020, sono confermate tutte le categorie di soggetti già previsti, tra cui le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, alle quali si aggiungono anche gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.

La ripresa dei versamenti è prevista in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per le federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e alle società sportive professionistiche e dilettantistiche, la ripresa dei versamenti sospesi dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020, invece, deve avvenire in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Sospensione dei versamenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 stabilita dall’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 9/2020 per i soggetti operanti nei Comuni di cui allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020

Per i comuni di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020, resta ferma la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e la ripresa dei versamenti è dal 1° maggio fino al 31 maggio 2020.

Anche tali soggetti, per i quali la ripresa dei versamenti è stabilita a far data dal 1° maggio 2020 (quindi entro il 31 maggio 2020), anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, avranno diritto alla sospensione per il mese maggio 2020 prevista dall’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ove in possesso dei relativi requisiti specifici.

Integrazione alla circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11 – Ambito applicativo della sospensione di cui all’articolo 62, comma 2, lettera c), D.L. n. 18/2020

Ad integrazione della circolare Inail 11/2020, sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

La ripresa dei pagamenti deve avvenire in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Rimessione in termini dei versamenti disposta dall’articolo 21 del D.L. n. 23/2020 – Rettifica della circolare Inail 27 marzo 2020, n.11

L’articolo 21, comma 1, del D.L. n. 23/2020 stabilisce che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 60 del D.L. n. 18/2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

Il predetto articolo 60 ha stabilito che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Di conseguenza i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020, già prorogati al 20 marzo 2020, devono essere effettuati senza applicazione di sanzioni entro il 16 aprile 2020.

Comunicazione delle sospensioni dei versamenti e degli adempimenti da parte degli interessati

Gli interessati devono comunicare all’Inail di aver effettuato la sospensione dei versamenti, specificando la disposizione che hanno applicato e dichiarando altresì di essere in possesso delle condizioni previste dalla medesima disposizione per usufruire del beneficio, fermo restando i controlli successivi sull’effettiva sussistenza dei requisiti.

In particolare, per le sospensioni di cui all’articolo 62, comma 2, lettera c), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 saranno attivati successivamente i controlli in cooperazione con l’Agenzia delle entrate.

A tal fine è in corso di realizzazione un apposito servizio online, di cui sarà comunicata a breve l’operatività, che sarà reso disponibile sia ai titolari dei codici ditta che ai loro intermediari in possesso di delega. Nello stesso servizio gli utenti dovranno anche comunicare se al termine di ogni periodo di sospensione previsto dalle diverse norme applicabili intendono effettuare i versamenti in unica soluzione o mediante rateizzazione nel numero massimo di rate previsto dalle disposizioni in vigore.

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