Sorveglianza sanitaria eccezionale fino al 31 dicembre

15 Dicembre , 2020

L’articolo 83 del D.L. n. 34/2020 prevede che i datori di lavoro assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età, della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

L’Inail, con circolare n. 44 dell’11 dicembre 2020, ha ribadito che i termini delle disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria eccezionale sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2020 (articolo 37 ter, Legge n. 126/2020, di conversione del D.L. 104/2020).

All’esito della visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale, è espresso un parere conclusivo riferito esclusivamente alla possibilità per il lavoratore di riprendere l’attività lavorativa in presenza nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio.

Eventuali richieste già pervenute alle strutture territoriali Inail, anche nei mesi precedenti, con modalità diversa da quella telematica, devono essere ritrasmesse attraverso l’apposito servizio online.

 

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