Somministrazione a termine per attività stagionali

16 Maggio , 2023

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 716 del 26 aprile 2023, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di somministrazione di lavoratori a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali.

 

L’INL, dopo avere confermato che la somministrazione di lavoratori stagionali è disciplinata dalle previsioni relative al lavoro a tempo determinato, ha precisato che per quanto concerne eventuali deroghe previste relativamente alle attività stagionali, e più in particolare per quanto concerne le c.d. deroghe numeriche, le stesse devono trovare la propria fonte nell’ambito della contrattazione collettiva di riferimento.

 

In assenza della disciplina collettiva, troverà applicazione l’art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 secondo il quale “salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall’articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti (v. anche ML circ. n. 17/2018).

 

A tali fini rilevano esclusivamente “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria” (art. 51 del D. Lgs. n. 81/2015).

 

Secondo l’INL ne consegue che è proprio il CCNL applicato dall’utilizzatore a dover introdurre discipline specifiche in materia di lavoro stagionale in somministrazione.

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