Somme riconosciute al lavoratore a titolo di risarcimento per demansionamento

19 Aprile , 2022

L’Agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello n. 185 dell’8 aprile c.a., prende in esame l’imponibilità delle somme liquidate in via equitativa dal Tribunale, a seguito di lesione della capacità professionale del lavoratore per effetto del demansionamento subito.

 

Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, un ex dipendente aveva presentato ricorso al Tribunale del lavoro al fine di ottenere il risarcimento del danno a seguito di ripetuti demansionamenti subiti.

 

L’Agenzia ha più volte precisato che sono imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce, mentre, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate per reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente).

 

Pertanto, le somme liquidate in via equitativa dal Tribunale, in seguito alla lesione della capacità professionale del lavoratore, sono da considerarsi non imponibili, in quanto configurabili come danno emergente e, quindi, volte a risarcire la perdita economica subita dal patrimonio. Di conseguenza, non sono assoggettabili a ritenuta alla fonte.

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