
Smart working prorogata al 31 gennaio 2021 la modalità semplificata
9 Dicembre , 2020Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 3 dicembre 2020, la Legge n. 159 del 27 novembre 2020, di conversione del D.L. 125/2020 (Lavoronews n. 170/2020) recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 , e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.”.
In particolare, con la modifica dell’allegato 1 al D.L. 83/2020, convertito dalla Legge n. 124/2020 (Lavoronews n. 165/2020), sono stati prorogati:
- sino al 31 gennaio 2021 e, comunque, non otre lo stato di emergenza, la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti, nonché l’obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 90, c. 3 e 4, D.L. 34/2020);
- sino al 31 dicembre 2020, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile riconosciuto in favore dei lavoratori dipendenti con disabilità grave o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, dei lavoratori immunodepressi, dei familiari conviventi di persone immunodepresse (art. 39, c. 1 e 2-bis, D.L. 18/2020);
- sino al 31 dicembre 2020, il diritto di precedenza in favore dei lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse (art. 39, c. 2, D.L. 18/2020).
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