Smart working e rimborso traffico dati

26 Maggio , 2021

L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 371 del 24 maggio c.a., ha fornito indicazioni in merito alla rilevanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, dei rimborsi spese riconosciuti ai lavoratori che rendono la loro prestazione in modalità di lavoro agile.

Nel caso in esame, la società rimborserebbe a ciascun lavoratore il costo della connessione internet con dispositivo mobile (c.d. chiavetta internet) o dell’abbonamento al servizio dati domestico.

L’Agenzia, che su tale tema si è già espressa con gli interpelli n. 314/2021 (Lavoronews n. 80/2021) e n. 328/2021 (Lavoronews n. 83/2021), ribadisce che l’articolo 51, comma 1, del Tuir, prevede che tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro dipendente.

In sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell’ipotesi in cui il legislatore abbia previsto un criterio volto a determinarne la quota che, dovendosi ritenere riferibile all’uso nell’interesse del datore di lavoro, può essere esclusa dall’imposizione (es. rimborso interessi mutuo; canone locazione fabbricati, ecc.).

In assenza di un criterio definito dal legislatore per la determinazione della quota esclusa da tassazione,i costi a carico del dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, per evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

In relazione alla fattispecie in esame, il rimborso da parte del datore di lavoro non è relativo al solo costo riferibile all’esclusivo interesse del datore di lavoro, dal momento che la società rimborserebbe tutte le spese sostenute dal lavoratore per l’attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati internet.

Inoltre, la relazione tra l’utilizzo della connessione internet e l’interesse del datore di lavoro è dubbio in quanto il contratto relativo al traffico dati non è scelto e stipulato dal datore di lavoro che, limitandosi a rimborsarne i costi, rimarrebbe estraneo al rapporto negoziale instaurato con il gestore mentre il dipendente avrebbe un pieno accesso a tutte le funzionalità oggi fruibili e offerte dalla tecnologia presente sul mercato.

Pertanto, in tal caso, il costo relativo al traffico dati che la società intende rimborsare al dipendente, non essendo supportato da elementi e parametri oggettivi e documentati, non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

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