Situazione domande di CIGD presentate e decretate

19 Maggio , 2020

Regione Lombardia informa che ad oggi sono pervenute poco più di 78.000 domande di cassa integrazione in deroga, di cui 70.712 decretate.

Sul sito istituzionale di Regione è possibile consultare i decreti, divisi per mese di approvazione, e un documento unico riassuntivo.

Restano da decretare poco più di 7.000 domande, la maggior parte delle quali presentano errori che non ne permettono la decretazione.

Gli errori possono essere ricompresi in tre macrocategorie:

  1. Domande con durate in settimane o giorni superiori a quelle consentite dalla legge, anche con periodi sovrapposti. Si tratta di domande che ad esempio hanno “spalmato” la durata della cassa fino a luglio o agosto, ben oltre le 13 settimane; oppure domande che pur limitando la durata a 13 settimane hanno conteggiato 92 o 93 giorni (invece che 91 gg). In questi casi la Regione consiglia di annullare e ripresentare la domanda correttamente. Per queste domande sin dalle scorse settimane è stato pubblicato uno specifico comunicato di chiarimento.
  2. Domande con durate di cassa integrazione corrette ma con un’anomala previsione di ore (in genere molto bassa): ad esempio durata della cassa di 13 settimane ma durata complessìva di cassa di uno o più lavoratori inferiore a 40 ore. Non necessariamente si tratta di un errore, ma è stato verificato che, per molte, dopo la decretazione, l’azienda o il consulente richiedono immediatamente l’annullamento del decreto e la conseguente rettifica, ammettendo un errore di digitazione.
  3. Domande con durate di cassa integrazione corrette ma con ore eccedenti rispetto al periodo richiesto: ad esempio durata della cassa dal 1 aprile al 31 maggio per 2 lavoratori ore di CIGD richieste 720, a fronte di ore 688 massimo concedibili con riferimento ai massimali INPS.

Regione Lombardia tra le FAQ pubblicate, inerenti la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) (Lavoronews n. 80/2020), relativamente al periodo temporale entro il quale può essere richiesta la domanda di CIGD e per quale periodo massimo ha precisato che la domanda di CIGD può essere richiesta a decorrere dal 23 febbraio 2020.

La data di fine CIGD non può superare la data del 31 agosto 2020.

La data di inizio CIGD deve corrispondere alla data in cui è intervenuta effettivamente la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa pertanto può corrispondere al 23 febbraio 2020 o essere successiva.

Nella domanda deve essere sempre indicato un periodo definito (da/a) ricompreso nell’arco temporale previsto dalla normativa vigente.

Il periodo massimo di concessione della CIGD è commisurato alla tipologia di intervento richiesto:

  • se al combinato disposto ex art. 15 del D.L. n. 9/2020 e art. 22 del D.L. 18/2020 il periodo massimo concedibile è di 3 mesi più 9 settimane pari a 22 settimane;
  • se al combinato disposto ex art. 17 del D.L. n. 9/2020 e art. 22 del D.L. 18/2020 il periodo massimo concedibile è di 1 mese più 9 settimane pari a 13 settimane.

Pertanto, per entrambi i suddetti interventi, non è possibile richiedere un numero di settimane superiori a quelle indicate (es. non è possibile richiedere un periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 poiché le settimane in tal caso corrisponderebbero a 27).

È possibile presentare anche più di una domanda per periodi discontinui purché non sovrapponibili e che non superino la durata massima prevista delle 13 settimane.

Relativamente a ciascun periodo richiesto si conteggia il numero delle relative settimane.

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