Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2025

28 Gennaio , 2025

L’Inps, con circolare n. 3 del 15 gennaio 2025, ha fornito indicazioni in materia di ammortizzatori sociali, di sostegno al reddito, a chiarimento e integrazione di alcune di misure contenute nella Legge di Bilancio per il 2025 (Legge n. 207/2024 – Lavoronews n. 1/2025) e di disposizioni contenute nel c.d. Collegato Lavoro (Legge 203/2024 – Lavoronews n. 65/2024).

Sospensione della prestazione di cassa integrazione

Il comma 1 dell’art. 6 del Collegato Lavoro 2024 sostituisce l’art. 8 del D.Lgs. n. 148/2015, che disciplina la compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa.

Con la nuova disciplina del comma 1 dell’art. 6 viene stabilito che il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di percezione dell’integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro

L’art. 19 del Collegato Lavoro reca una specifica disposizione in materia in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni.

In tali casi di c.d. “dimissioni per fatti concludenti”, il rapporto di intenderà risolto per volontà del lavoratore stesso, salvo che questi dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustifichino la sua assenza.

Misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center

Il comma 195 della Legge di Bilancio per il 2025 stanzia l’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2025 a favore delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dei call center, a valere sul fondo sociale occupazione e formazione.

Tale trattamento in deroga si rivolge alle imprese del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente.

Requisiti per la fruizione della NASpI

L’art. 1 comma 171 della legge di Bilancio per il 2025 un nuovo requisito contributivo per quanto riguarda la disciplina della Naspi.

Viene infatti inserito, all’art. 3 comma 1, del D.Lgs. n. 22/2015, la lettera c-bis), prevedendo che, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio 2025, qualora i lavoratori, nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui richiedono la NASpI, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, il requisito delle 13 settimane di contribuzione – utile per accedere alla NASpI e vigente in via ordinaria – deve collocarsi all’interno del periodo intercorrente tra i due eventi e non nel quadriennio precedente l’inizio della disoccupazione involontaria.

Vengono fatte salve le ipotesi delle dimissioni per giusta causa, delle dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità di cui all’articolo 55 del D.Lgs. n. 151/2001, nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3 del D.Lgs. n. 22/2015, consentono l’accesso alla prestazione.

Congedo parentale

I commi 217 e 218 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025, intervengono sulla disciplina in materia di congedo parentale di cui all’articolo 34 del D.Lgs. n. 151/2001, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.

Viene previsto che i genitori occupati con rapporto di lavoro dipendente possano beneficiare, in alternativa tra loro, di un elevamento dell’indennità per congedo parentale all’80% per un periodo complessivo di 3 mesi, articolato nel seguente modo:

  • un mese con indennità maggiorata all’80% dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023);
  • un altro mese con indennità maggiorata al 60% dalla legge di Bilancio 2024 e ulteriormente elevato all’80% dalla legge di Bilancio 2025;
  • un ulteriore mese con indennità maggiorata all’80% dalla legge di Bilancio 2025.

La fruizione deve essere effettuata entro il sesto anno di vita del bambino o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento.

Le maggiorazioni dell’indennità trovano applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che hanno rispettivamente concluso o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

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