Sgravio contributivo assunzioni under 36

27 Giugno , 2023

L’articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), prevede un esonero contributivo pari al 100% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, fruibile per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

L’esonero è riconosciuto, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per la durata di 36 mesi – innalzata a 48 mesi, laddove l’evento incentivato sia realizzato in una regione del Mezzogiorno.

La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), all’articolo 1, comma 297, estende l’esonero anche alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, prevedendo innalzando il limite massimo di importo concedibile a 8.000 euro annui.

La Commissione europea, con la decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la concedibilità degli esoneri in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023.

L’Inps, con circolare n. 57 del 22 giugno 2023, fornisce indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo.

Rapporti di lavoro incentivati

Gli incentivi spettano per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione/trasformazione, abbia un’età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

Misura degli incentivi

L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2021, valevole anche per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.

Condizioni specifiche

La fruizione dell’agevolazione è subordinata alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:

  • il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve avere compiuto 36 anni (35 anni e 364 giorni);
  • il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
  • i datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Categoria: