Sgravio contributivo assunzioni donne svantaggiate

27 Giugno , 2023

La Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 16, Legge n. 178/2020) ha riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati un esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate (articolo 4, commi da 9 a 11, Legge n. 92/2012) effettuate nel biennio 2021-2022.

La Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 298, Legge n. 197/2022) ha confermato l’esonero anche per le nuove assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, e per le trasformazioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Il limite massimo di importo è stato innalzato a 8.000 euro annui.

La Commissione europea, con la decisione C(2023) 4063 final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la concedibilità degli esoneri in oggetto per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023.

L’Inps, con circolare n. 58 del 23 giugno 2023, fornisce indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo.

Lavoratrici per le quali spettano gli incentivi

Nella nozione di “donne svantaggiate”, di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92/2012, sono riconducibili, le seguenti categorie:

  • donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”.
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

Pertanto, ai fini del riconoscimento dei benefici in trattazione è richiesto o uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) per le lavoratrici di almeno cinquanta anni di età o il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego regolarmente retribuito”.

Rapporti di lavoro incentivati e durata degli incentivi

Gli incentivi spettano per:

  • le assunzioni a tempo determinato fino a 12 mesi;
  • le assunzioni a tempo indeterminato per 18 mesi;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto non agevolato per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

Misura degli incentivi

L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.

L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2021, valevole anche per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, e per la cui disciplina di dettaglio si rinvia alle indicazioni già fornite con la circolare n. 32/2021 e con il messaggio n. 3809/2021, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

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