Semplificazioni procedurali per accedere al FIS

18 Febbraio , 2022

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 3 del 16 febbraio c.a., fornisce indicazioni in merito agli adempimenti posti a carico del datore di lavoro, a seguito delle novità introdotte dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022 – Lavoronews n. 6/2022),  per l’accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS, con particolare riferimento alla documentazione da allegare per quanto attiene alla procedura di informazione e consultazione sindacale, alla richiesta di pagamento diretto e alla valutazione delle causali di accesso.

 

Ai fini dell’accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) è necessario esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 148/2015.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano anche solo un dipendente, non rientranti nel campo di applicazione della CIGO, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali.

 

Al fine di semplificare le modalità di presentazione dell’istanza per l’accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS, è possibile, in via transitoria ed eccezionale fino al 31 marzo 2022, presentare l’istanzaall’Inps anche in assenza dell’attestazione dell’avvenuto espletamento, in via preventiva, dell’informativa sindacale, di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 148/2015, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della nuova disciplina normativa (Legge n. 234/2021 e D.L. n. 4/2022), fermo restando che, comunque, l’informativa deve essere espletata e comunicata all’Istituto e che l’Inps potrà richiedere in sede di istruttoria l’integrazione dell’istanza su questo aspetto.

 

L’Inps, conseguentemente, adeguandosi alle indicazioni ministeriali, ha comunicato alle proprie strutture territoriali con HERMES. 17/02/2022.0000802, quanto segue:

  • in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 del D.Lgs n. 148/2015, l’informativa sindacale può essereanche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto;
  • la comunicazione dell’avvenuta informativa deve essere, comunque, prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento;
  • per le domande, anche quelle già presentate ed eventualmente prive della comunicazione predetta, le strutture territoriali, in sede di valutazione della domanda, avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall’articolo 11 del D.M. n. 95442/2016;
  • nell’ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione all’Istituto dell’avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta.

Alla luce di quanto precede, l’Istituto chiarisce inoltre che, “con riferimento alle domande di Assegno di Integrazione Salariale di cui trattasi, devono, quindi al momento, considerarsi superate le indicazioni in merito alle procedure di informazione e consultazione sindacale fornite con il messaggio n. 606/2022”.

 

Questa precisazione fa rimanere salva, per i trattamenti richiesti dal 1° gennaio al 7 febbraio 2022, la necessità di dover presentare l’istanza entro il 23 febbraio p.v., come previsto al secondo capoverso dello stessomessaggio n. 606/2022 (Lavoronews n. 16/2022).

 

Per quanto attiene alle richieste di pagamento diretto, le difficoltà finanziarie del datore di lavoro, nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, potranno desumersi anche sulla base di una documentazione semplificata, ovvero una relazione che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative anche di natura temporanea sulla situazione finanziaria del singolo datore di lavoro che determina le difficoltà che giustificano la richiesta di pagamento diretto.

 

Il datore di lavoro richiedente dovrà, quindi, esplicitare le ricadute del contesto generale emergenziale sulla propria situazione economico-finanziaria, tale da determinare la situazione di difficoltà finanziaria.

 

Limitatamente alla fase transitoria, coincidente con il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e in considerazione dell’ingresso di nuovi soggetti dal 1° gennaio 2022, si avrà, quindi, un affievolimento dell’onere in capo al datore di lavoro circa la presentazione di ulteriore documentazione probatoria attestante la situazione di difficoltà economico-finanziaria.

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