Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro dei cittadini extracomunitari

1 Luglio , 2022

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno c.a., il D.L. n. 73 del 21 giugno 2022, avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”.

In particolare, gli articoli da 42 a 45, per gli anni 2021 e 2022, hanno previsto una semplificazione delle procedure previste per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, ai fini dell’ingresso dei cittadini non comunitari in Italia.

Per le domande presentate in relazione al D.P.C.M. del 21 dicembre 2021 (c.d. Decreto Flussi 2021 – Lavoronews n. 4/2022), il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 21 luglio 2022 (per il Decreto Flussi 2022, di prossima emanazione, il termine di trenta giorni decorre dalla presentazione della domanda).

Per i lavoratori stagionali, è fatto salvo quanto previsto all’art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998 (silenzio assenso, decorsi venti giorni, nei casi previsti dalla normativa).

Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine dei trenta giorni di cui sopra, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del D.Lgs. n. 286/1998. Nello specifico, trattasi di informazioni che deve fornire il datore di lavoro, relative soprattutto alle modalità di sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero che intende assumere. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.

Il visto d’ingresso in Italia viene successivamente rilasciato entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda.

A seguito del rilascio del nulla osta e del visto d’ingresso, ove previsto, lo sportello unico per l’immigrazione convoca il datore di lavoro e lo straniero per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, sulla base di quanto già previsto all’art. 5-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato, nel solo ambito del Decreto Flussi 2021, nei limiti quantitativi previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022.

Entro tale data, i cittadini stranieri devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
  • aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della Legge 68/2007, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.

Dopo il rilascio del nulla osta, il datore di lavoro può concludere il contratto di lavoro senza la necessità dell’accertamento delle condizioni appena menzionate, in quanto esse sono verificate dallo sportello unico per l’immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. In caso di successivo accertamento negativo, consegue la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, nonché la risoluzione di diritto del contratto di lavoro.

Per le annualità 2021 e 2022, la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all’art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999, è demandata, in via esclusiva ai professionisti di cui all’art. 1 della legge 12/1979 (consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ecc.), e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

Le verifiche di congruità devono tener conto anche della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico–finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attività svolta dall’impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

Per le domande già proposte, l’asseverazione è presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

La suddetta disposizione non trova applicazione con riferimento alle domande dell’annualità 2021 in relazione alle quali le verifiche sono già state effettuate dall’INL. In tal caso, i datori di lavoro non sono tenuti a munirsi dell’asseverazione.

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