Sanzione per retribuzioni pagate senza strumenti tracciabili e lavoro “nero”

12 Novembre , 2018

L’art. 1, commi 910 – 913, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) prevede il divieto di corrispondere, a far data dal 1° luglio 2018, da parte dei datori di lavoro o committenti, la retribuzione, direttamente al lavoratore, per mezzo di denaro contante. La sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione di tale precetto, consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

Al riguardo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota prot. n. 9294 del 9 novembre c.a., precisa che talesanzione deve essere applicata anche in caso di “lavoro nero” laddove sia accertata l’effettiva erogazione della retribuzione in contanti.

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