Sanzione in caso di pagamento delle retribuzioni in contanti

13 Luglio , 2018

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 5828 del 4 luglio c.a., fornisce chiarimenti relativamente al divieto, previsto dall’art. 1, commi 910 – 913, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) di corrispondere, a far data dal 1° luglio 2018, da parte dei datori di lavoro o committenti, la retribuzione, direttamente al lavoratore, per mezzo di denaro contante (Lavoronews nn. 47 e 52/2018).

In particolare, l’Ispettorato ha precisato che la sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione di tale precetto, consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro, non sarà modulata sul numero di lavoratori interessati dalla violazione ma, in presenza di pagamenti mensili, sul numero di mesi per i quali si è protratto l’illecito.

Inoltre, ha specificato che tra gli strumenti di pagamento elettronico rientra anche il versamento effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche se la carta non sia collegata ad un IBAN.

In questo caso, per consentire l’effettiva tracciabilità dell’operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza.

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