Ritenute alla fonte sulle somme erogate per CIGD ai dipendenti cessati

20 Gennaio , 2021

L’Agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello n. 47 del 19 gennaio c.a., ha fornito indicazioni in merito alla tassazione delle somme erogate, a titolo di cassa integrazione in deroga, ai dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro.

Nel caso esaminato, la cassa integrazione è garantita dall’intervento di un Fondo di Solidarietà Bilaterale con erogazione dell’indennità non direttamente al singolo dipendente, ma cumulativamente all’azienda.

Tali indennità vengono tuttavia corrisposte con ritardo rispetto ai mesi di riferimento.

L’Agenzia, al riguardo, evidenzia che costituiscono reddito di lavoro dipendente, tutte le somme e i valori che sono percepiti a qualunque titolo in relazione al rapporto di lavoro e conseguentemente tutte le erogazioni in qualche modo riconducibili al rapporto di lavoro, anche se corrisposte successivamente alla cessazione del rapporto stesso.

Conseguentemente, l’azienda, sulle somme erogate a titolo di cassa integrazione in deroga, ai dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, dovrà effettuare le ritenute a titolo di acconto IRPEF, versarle con il modello F24, certificare gli emolumenti e presentare il modello 770.

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