Risposte dell’Agenzia delle Entrate su premo ai dipendenti e polizze rischio Covid-19

7 Maggio , 2020

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 11/E del 6 maggio c.a., ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alle misure introdotte dal “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) (Lavoronews n. 72/2020) e del “Decreto Liquidità” (D.L. n. 23/2020) (Lavoronews n. 56/2020), per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.

L’Agenzia ha precisato che i premi versati dal datore di lavoro in favore della generalità o di categorie di dipendenti, a seguito della stipula di polizze a copertura del rischio di contrarre il COVID-19, possono rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera f-quater), del T.U.I.R. e, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito imponibile da lavoro dipendente dei lavoratori interessati.

Inoltre, rispetto al premio di 100 euro, spettante ai lavoratori dipendenti che nel mese di marzo hanno lavorato in sede, l’Agenzia evidenzia che:

  • nel calcolo del limite reddituale di euro 40 mila deve essere considerato esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva;
  • il calcolo del limite reddituale di euro 40 mila deve essere effettuato sul reddito da lavoro dipendente effettivamente percepito indipendentemente dalla circostanza che il dipendente abbia fruito dell’agevolazione fiscale spettante ai lavoratori impatriati per il rientro in Italia;
  • non spetta ai lavoratori che svolgono l’attività lavorativa all’estero.

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