Ripresa dei versamenti dei contributi Inps sospesi

4 Marzo , 2021

L’articolo 13 del D.L. n. 137/2020 (Decreto Ristori), l’articolo 11 del D.L. n. 149/2020 (Decreto Ristori bis) e l’articolo 2 del D.L. n. 157/2020 (Decreto Ristori quater), hanno introdotto, in maniera differenziata, misure concernenti la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i mesi di novembre e dicembre 2020, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’Inps, con messaggio n. 896 del 2 marzo c.a., fornisce indicazioni relative alla ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dei citati decreti-legge.

In particolare, l’Istituto illustra le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi in unica soluzione entro il termine del 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Inoltre, fornisce, per ciascuna Gestione, le indicazioni in ordine alle modalità di versamento medianterateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito nei mesi successivi entro il giorno 16 di ciascun mese.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Il versamento dei contributi sospesi, da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il modello “F24”.

I codici attribuiti alle sospensioni contributive e inseriti nei flussi Uniemens sono N974-N975-N976 (cfr.messaggio n. 4840/2020).

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