Rinnovo o proroga dei contratti a termine per le aziende che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale

17 Maggio , 2021

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 762 del 12 maggio c.a., fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga di contratti a termine relativi a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale.

L’articolo 19 bis del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) ha introdotto, per i datori di lavoro che hanno fatto ricorso agli strumenti di integrazione salariale emergenziali, la possibilità di rinnovare o prorogare contratti a termine, anche a scopo di somministrazione di lavoro, in deroga, al generale divieto di cui all’art. 20, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 81/2015 che preclude la stipula di contratti a tempo determinato in “unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato”.

La violazione di tale disposizione non comporterà l’ordinario effetto di trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L’Ispettorato precisa che, in considerazione del richiamo alla normativa originaria di cui agli articoli 19 e seguenti del D.L. n. 18/2020 da parte delle norme successive, ai fini della corretta individuazione della platea dei lavoratori attualmente destinataria degli strumenti di integrazione salariale emergenziali, deve farsi riferimento ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti Covid-19.

Pertanto, è possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 41/2021 c.d. Decreto Sostegni – Lavoronews n. 54/2021).

Categoria: