Rinnovo o proroga dei contratti a termine per le aziende che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale

9 Giugno , 2021

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n.  855 del 28 maggio c.a., fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga di contratti a termine relativi a lavoratoriche sono già stati assunti a termine, in deroga alle previsioni di cui agli artt. 20, comma 1 lett. c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015, presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale e che avevano cessato il rapporto prima del 23 marzo 2021.

Al riguardo, l’Ispettorato precisa che:

  • il riferimento alla platea dei lavoratori in forza al 23 marzo u.s. è da intendersi come platea rispetto alla quale è possibile l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati dall’articolo 8 del D.L. n. 41/2021;
  • invece, per quanto riguarda la possibilità di applicare il regime derogatorio contenuto nell’articolo 19-bis del D.L. n. 18/2020 e dunque di procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, tale possibilità sussiste con riferimento ai datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale in relazione al medesimo periodo di fruizione.

Il richiamato articolo 19-bis consente infatti ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali in fase emergenziale di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.

Pertanto, resta ferma la possibilità di rinnovare o prorogare i rapporti di lavoro, secondo il regime derogatorio emergenziale, anche laddove i lavoratori interessati non fossero in forza alla data del 23 marzo 2021.

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