Rimborso spese per i dipendenti in smart working

3 Maggio , 2021

L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 314 del 30 aprile c.a., ha fornito indicazioni in merito alla possibilità di escludere dal reddito di lavoro dipendente le somme erogate per rimborsare i propri dipendenti delle spese sostenute per eseguire la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, anziché presso i locali dell’azienda.

L’Agenzia ribadisce che l’articolo 51, comma 1, del Tuir, prevede che tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro dipendente.

In sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell’ipotesi in cui il legislatore abbia previsto un criterio volto a determinarne la quota che, dovendosi ritenere riferibile all’uso nell’interesse del datore di lavoro, può essere esclusa dall’imposizione (es. utilizzo promiscuo di autovetture).

In assenza di un criterio definito dal legislatore per la determinazione della quota esclusa da tassazione,i costi a carico del dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, per evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Nel caso in questione, il criterio adottato per determinare la quota dei costi da rimborsare ai dipendenti in smart working, è basato su parametri diretti a individuare costi risparmiati dalla società che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente.

Pertanto, la quota di costi rimborsati al dipendente, può essere considerata riferibile a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro e, conseguentemente, essere esclusa dalla base imponibile ai fini Irpef.

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