Rilascio permesso di soggiorno temporaneo

5 Giugno , 2020

L’articolo 103, comma 2 del D.L. n. 34/2020 (Lavoronews n. 95/2020) ha previsto che i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza.

Il Decreto Interministeriale 27 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 29 maggio c.a., individua le modalità per la presentazione delle domande di permesso di soggiorno temporaneo e il Ministero dell’Interno, con circolare n. 400 del 30 maggio c.a., fornisce le indicazioni per il rilascio di tali permessi.

Le domande possono essere presentate dal 1 giugno al 15 luglio 2020.

I cittadini stranieri interessati, oltre a risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, devono comprovare di aver svolto attività lavorativa, in data antecedente al 31 ottobre 2019, nei settori espressamente previsti dal decreto e precisamente:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Il titolo di soggiorno potrà essere convertito in permesso per motivi di lavoro qualora lo straniero, nel termine di sei mesi, abbia ottenuto un contratto di lavoro nei settori produttivi interessati.

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