Rifinanziato il “Fondo per il reddito di ultima istanza” ed esteso ai lavoratori intermittenti

12 Maggio , 2020

L’art. 44 del D.L. n. 18/2020 ha istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza” al fine di garantire, attraverso il riconoscimento di un‘indennità, un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, a causa dell’emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro (Lavoronews n. 47/2020).

Con il Decreto Interministeriale n. 10 del 4 maggio 2020 viene previsto il rifinanziamento del “Fondo per il reddito di ultima istanza”, fissando, nella misura di 220 milioni di euro, la quota parte del Fondo da destinarsi al sostegno del reddito dei lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 non coperti da altre misure ed estesa la prestazione ad ulteriori categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori intermittenti.

Nello specifico, lo stanziamento di tali risorse risulta finalizzato all’erogazione di un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, in favore di specifiche categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno subito la cessazione, riduzione o sospensione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa, per almeno trenta giornate, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili all’articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva nonchè iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Il godimento di tali indennità è subordinato alle seguenti condizioni:

  • non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso da quello di lavoro intermittente,
  • non essere titolari di pensione.

Inoltre, il D.I. n.10/2020 stabilisce l’incremento, da 200 a 280 milioni, dello stanziamento delle risorse destinate alle indennità disciplinate, per il mese di marzo 2020, in favore di lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, le cui modalità di erogazione sono contenute nel Decreto Interministeriale del 28 marzo scorso (Lavoronews n. 47/2020).

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