Riesame domande per le Indennità per alcune categorie di lavoratori dipendenti e autonomi

20 Ottobre , 2021

L’articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, (c.d. decreto Sostegni bis), prevede la concessione di un’indennità pari a 1.600 euro in favore di alcune categorie di lavoratori impattate dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:

  • lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

L’Inps, con messaggio n. 3530 del 18 ottobre c.a., fornisce indicazioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre il riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio, ovvero dalla data di comunicazione dell’esito di reiezione se successiva.

L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito Inps in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Decreto Sostegni Bis 2021)”, per il tramite dell’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

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