Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente
16 Dicembre , 2020L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 29/E del 14 dicembre c.a., fornisce i primi chiarimenti su quanto previsto dal D.L. n. 3/2020 (Lavoronews nn. 9 e 52/2020), recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”.
Il citato decreto introduce, a far data dal 1° luglio, un trattamento integrativo, determinato in funzione del periodo di lavoro effettuato, per i percettori di redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati, per un importo complessivo non superiore a euro 28.000, nella misura di 600 euro, per l’anno 2020, e di 1.200 euro, a decorrere dall’anno 2021.
Tale somma, determinata in funzione del periodo di lavoro effettuato, spetta sempreché l’imposta lorda calcolata sui predetti redditi sia di importo superiore a quello della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Un’ulteriore detrazione fiscale, rapportata al periodo di lavoro effettuato tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2020, spetterà ai soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati, superiori a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L’importo di tale detrazione è decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40.000 euro.
Il trattamento integrativo costituisce una misura di carattere strutturale mentre l’ulteriore detrazione fiscale rappresenta una misura temporanea in vista di una definitiva revisione del sistema delle detrazioni.
Entrambe le misure fiscali spettanti sono attribuite dai sostituti d’imposta ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificandone in sede di conguaglio la spettanza.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia, inoltre, che il bonus Irpef e il trattamento integrativo spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020, ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti normativamente previsti, sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore abbia un reddito incapiente, per effetto della fruizione degli ammortizzatori sociali per COVID-19.
Pertanto, in caso di incapienza, il sostituto d’imposta, se spettanti, riconosce i citati benefici per il periodo nel quale il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
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