Richiesta di ulteriori settimane di CIG in deroga per aziende plurilocalizzate e modalità di presentazione delle domande
20 Luglio , 2020L’Inps, con messaggio n. 2856 del 17 luglio c.a., fornisce indicazioni in merito alla richiesta di ulteriori settimane di CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate e modalità di presentazione delle domande per trattamento di cassa integrazione in deroga.
Con il Decreto Interministeriale n. 9/2020 (Lavoronews n. 124/2020), sono state stabilite le modalità di attuazione dell’articolo 22-quater del D.L. n. 18/2020, secondo cui i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD), per i periodi successivi alle prime 9 settimane, sono autorizzati dall’Inps, su domanda dei datori di lavoro.
In particolare, ai fini dell’erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui al citato articolo 22-quater del D.L. n. 18/2020, per i datori di lavoro con unità produttive situate in 5 o più Regioni o Province autonome, per i quali era stato il Ministero del Lavoro ad autorizzare, con specifici decreti, le prime settimane di CIG in deroga, il citato Decreto Interministeriale ha previsto che la presentazione delle istanze per la richiesta di trattamenti riferiti a periodi successivi avvenga direttamente all’Istituto.
Conseguentemente, i datori di lavoro che siano stati autorizzati con decreto del Ministero del Lavoro per l’intero periodo spettante – 22 settimane per le aziende con unità produttive site nei comuni di cui all’articolo 22, comma 8-bis, del decreto-legge n. 18/2020 (c.d. zone rosse); 13 settimane per le aziende con unità produttive ubicate nelle regioni di cui all’articolo 22, comma 8-quater, del decreto-legge n. 18/2020 (c.d. regioni gialle); 9 settimane per le aziende del restante territorio nazionale – possono presentare domanda all’Istituto per un ulteriore periodo di 5 settimane, decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, e, una volta integralmente fruite le citate 5 settimane, per eventuali ulteriori 4 settimane per periodi fino al 31 ottobre 2020.
I datori di lavoro ai quali siano stati autorizzati periodi inferiori a quelli sopra evidenziati (22/13/9 settimane) devono presentare istanza per il completamento delle settimane spettanti al Ministero del Lavoro, preliminarmente alla richiesta all’Istituto delle ulteriori 5 ed eventuali successive 4 settimane.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà resa disponibile dal 24 luglio 2020 con la pubblicazione di uno specifico messaggio in cui si forniranno le istruzioni tecniche per la presentazione delle domande.
In fase di prima applicazione, le aziende, con riferimento ai periodi i cui termini di trasmissione fossero già scaduti, potranno utilmente inviare le relative istanze entro e non oltre 15 giorni dalla data di rilascio della procedura.
Per quanto attiene alla tipologia di pagamento, per le aziende in commento è prevista anche la possibilità di anticipare la prestazione e recuperarne l’ammontare con il sistema del conguaglio contributivo.
Nel caso di richiesta di pagamento diretto con anticipo, l’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse, per le cui specifiche, nonché per i termini di pagamento dell’anticipo o per il saldo del pagamento dell’integrazione salariale, si rinvia alle indicazioni fornite al paragrafo 4 del messaggio n. 2489/2020 (Lavoronews n. 114/2020), nonché alla circolare n. 78/2020 (Lavoronews n. 120/2020).
Categoria: News