Residenza fiscale all’estero dei lavoratori “impatriati”

13 Luglio , 2018

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 51/E del 6 luglio c.a., relativamente al regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati, ha ribadito che, per fruire del beneficio fiscale, ai sensi del comma 2, dell’articolo 16, del D. Lgs. n. 147/2015, il soggetto interessato deve:

  • essere in possesso di un titolo di laurea e aver svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, o
  • aver svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Inoltre, i tecnici dell’Agenzia precisano che, oltre al possesso dei citati requisiti, la persona fisica deve aver mantenuto la residenza fiscale all’estero per almeno due periodi d’imposta e che tale periodo costituisce il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato italiano, necessario per accedere al regime agevolativo.

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