Regione Lombardia: sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà

19 Giugno , 2017

Regione Lombardia ha emanato un Avviso pubblico per il sostegno alla sottoscrizione di contratti e accordi di solidarietà ai sensi della L.R. 21/2013, che prevede un contributo alle aziende ed un sostegno al reddito dei lavoratori interessati da sospensioni dal lavoro che svolgono iniziative di politiche attive del lavoro.

Ai sensi della L.R. 21/2013, come modificata dall’art. 10, c. 18, della L.R. n. 22 dell’8 agosto 2016, si definiscono:

  • Contratti di Solidarietà”: i contratti di solidarietà stipulati per l’accesso al trattamento di CIGS ai sensi del c. 1 lettera c) dell’art. 21 del D.Lgs. 148/2015;
  • Accordi di Solidarietà”: gli accordi collettivi aziendali stipulati per l’accesso all’assegno di solidarietà ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 148/2015.

Le risorse disponibili ammontano a Euro 700.000,00 e l’importo complessivo del contributo concesso a ciascuna azienda richiedente, non può eccedere Euro 100.000,00 nell’arco di 12 mesi.

Il contributo è finalizzato alla realizzazione di un percorso che preveda due iniziative:

  1. a) PROGETTI AZIENDALI in cui siano previsti uno o più dei seguenti interventi:
  • Forme innovative di organizzazione aziendale finalizzate al rilancio ai sensi dell’art. 17 quinquies della L.R. n. 22/2006.
  • Misure di responsabilità sociale dell’azienda finalizzate al mantenimento dell’occupazione (welfare aziendale), ivi compresa la concessione di voucher/benefit ai lavoratori.
  • Trasformazione del contratto di solidarietà già stipulato in contratto di solidarietà espansivo ai sensi del comma 3 bis dell’art. 41 del D.Lgs. 148/2015.
  1. b) PERCORSI DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE dei lavoratori connessi ai progetti aziendali – di cui al punto precedente – da svolgersi:
  • durante il periodo di vigenza dell’Accordo o del Contratto di Solidarietà e non oltre i 12 mesi dall’accoglimento della domanda.
  • nel periodo di sospensione previsto dal contratto di solidarietà fuori dal normale orario di lavoro, a meno che durante tali orari, i lavoratori interessati non risultino sospesi in attuazione del Contratto di Solidarietà.

Possono beneficiare dei contributi le aziende che svolgono attività economiche e che abbiano almeno un’unità operativa attiva nella regione Lombardia. Sono escluse le aziende che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

 

Categoria: