Regione Lombardia – Differimento di termini in tema di collocamento obbligatorio

31 Marzo , 2020

Con Delibera di Giunta n. 3013 del 30 marzo, Regione Lombardia ha differito alcuni termini in tema di collocamento obbligatorio dei disabili, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica.

 

SPECIFICHE SUGLI AVVIAMENTI AL LAVORO EX LEGGE 68/99

Le preselezioni per adesione ad una specifica occasione di lavoro, gli avviamenti per scorrimento della graduatoria e le chiamate con avviso pubblico degli iscritti alle liste del collocamento mirato, effettuati secondo le modalità di cui ai commi 1 e 1 bis dell’art 7 della Legge della Legge 68/99, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 151/2015, sono sospese per due mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020. I datori di lavoro destinatari di tali procedure di avviamento sono considerati ottemperanti per il periodo di sospensione, fatto salvo il riavvio delle procedure al termine dello stesso.

Rimangono sempre possibili le richieste nominative di avviamento (richieste di nulla osta nominativo) e le attività di preselezione effettuate in remoto, telefonicamente o online e che comunque non comportino lo spostamento dei candidati.

 

SPECIFICHE SULLE CONVENZIONI EX. ART 11 L.68/99

Tutte le scadenze successive al 25 febbraio 2020, previste all’interno delle convenzioni stipulate ai sensi dell’Articolo 11 della Legge 68/1999, vengono prorogate di sei mesi. Per le nuove convezioni ex art 11, che verranno stipulate dall’entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 agosto 2020, i termini di durata e le rispettive scadenze verranno calcolati a decorrere dal 1° settembre 2020.

Tutte le imprese in convenzione art.11 oggetto della presente disposizione sono considerate ottemperanti fino alle nuove scadenze.

 

SPECIFICHE SULLE CONVENZIONI EX ART. 14 D.LGS. 276/2003

Nel caso in cui l’azienda in obbligo si trovi nelle condizioni di dover sospendere la commessa a causa delle restrizioni connesse all’emergenza epidemiologica CODIV-19, la convenzione è da considerarsi sospesa. L’azienda rimane comunque ottemperante agli obblighi della Legge 68/99 per tutto il periodo della sospensione della commessa.

Le Cooperative sociali coinvolte nella sospensione delle attività possono fare ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga per garantire la tutela dei dipendenti coinvolti nell’ambito dell’Accordo Quadro sottoscritto da Regione Lombardia e dalle parti sociali ai sensi del Decreto-Legge 9/2020 e del Decreto Legge 18/2020; fatta salva la possibilità delle parti di riconoscere, nel periodo di sospensione, una quota alla cooperativa per l’attività di tutoraggio ed i costi generali comunque presenti.

 

DISPOSIZIONI PER IL VERSAMENTO DEGLI ESONERI AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE 68/1999

La scadenza semestrale prevista dalla DGR 49786 del 5 maggio 2000 al 16 Luglio 2020 per il versamento nel Fondo regionale da parte delle aziende è prorogata al 16 settembre 2020.

Le sospensioni del versamento del contributo esonerativo sono disciplinate in conformità alla normativa vigente per i casi di crisi aziendale.

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