Regime fiscale dello sconto applicato ai propri dipendenti dal datore di lavoro

1 Aprile , 2022

L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 158 del 25 marzo c.a., prende in esame la non imponibilità, ai fini del reddito di lavoro dipendente, dello sconto applicato ai propri dipendenti dal datore di lavoro, mediante l’utilizzo del badge.

 

Il caso riguarda una società, che si occupa del commercio all’ingrosso di generi alimentari e non, che ha introdotto a favore dei propri dipendenti, la possibilità di acquistare, utilizzando il badge aziendale, i prodotti commercializzati con uno sconto del 5% del prezzo di vendita.

 

In particolare, nell’ipotesi esaminata:

  • il badge è utilizzabile esclusivamente dai dipendenti;
  • lo sconto concesso è non cumulabile con altri sconti applicati alla clientela;
  • il prezzo pagato dai dipendenti per i prodotti commercializzati, tenendo conto dello sconto, è comunque sempre superiore al costo sostenuto dalla società per l’acquisto dei prodotti.

Al riguardo, l’Agenzia ribadisce che, come già chiarito dal Ministero delle Finanze con circolare n. 326/1997, il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente (ciò vale anche nel caso dei beni prodotti dall’azienda e ceduti gratuitamente al dipendente), se, invece, per la cessione del bene (anche in caso di bene prodotto dall’azienda e ceduto al dipendente) o la prestazione del servizio il dipendente corrisponde delle somme, è necessario determinare il valore da assoggettare a tassazione sottraendo tali somme dal valore normale del bene o del servizio.

 

Pertanto, considerato che il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli “sconti d’uso“, l’importo corrispondente a tale sconto non è imponibile.

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